Scadenza: 16/12/2020
Versamento IVA mese precedente
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
E’
prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità
di sospendere fino
al 16.03.2021 i versamenti fiscali e previdenziali
in scadenza a dicembre per
le sole
partite Iva con i
seguenti requisiti:
- oggetti con ricavi o compensi 2019
non superiori a Euro 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi
nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 di almeno il 33%,
ovunque localizzati;
- Soggetti esercenti le attività sospese
ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020, ovunque localizzati, a
prescindere dall’andamento del fatturato e dall’ammontare dei ricavi;
- Soggetti esercenti attività di
ristorazione con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle zone
arancioni o rosse artt. 2 e 3 Dpcm 03 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori
economici dell’All. 2 D.L. 149/2020 ovvero che esercitano le attività
alberghiera, agenzia viaggio o tour operator, se hanno domicilio fiscale,
sede legale o operativa nelle zone rosse;
- Soggetti che hanno iniziato l’attività
in data successiva al 30/11/2019 senza ulteriori condizioni.
I
versamenti sospesi sono relativi a:
Ritenute,
trattenute, Iva:
●
ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973);
●
trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, operate in
qualità di sostituti d’imposta;
● Iva e contributi previdenziali e
assistenziali
compreso ACCONTO IVA
- Escluso i premi Inail che NON sono sospesi.