Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2021. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
F24 imposta bollo virtuale anno 2020 (120 giorni dal termine dell’esercizio)
Ultimo giorno per versamento tramite F24
dell’imposta di bollo virtuale su
libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari (escluse fatture elettroniche).
Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di
versamento F24 è 2501, con anno di
riferimento 2020.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di Marzo 2021cod. trib. 6728.
Pubblicazione elenchi per assolvimento imposta di bollo FE
Entro
il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre l’AdE mette a
disposizione nel cassetto fiscale gli elenchi per l’imposta di bollo sulle
fatt. elettroniche (rif. Circ. 05/2021): ELENCO A Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in
fattura File non modificabile ELENCO B Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura
File modificabile
Il
cedente/prestatore, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture
riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i
presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede
all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole
fatture all’interno dell’Elenco B, può inoltre integrare l’Elenco
B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le
quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. In assenza di variazioni entro
il 30/04 si
intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2021. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti che
esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di febbraio 2021,
con modello F24 codice tributo 6728.
I sostituti d’imposta,
devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU2021) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati
ed alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, ecc… corrisposti
nel 2020. (ns. circolare n. 09/2021)
Termine
per la consegna/spedizione da parte dei sostituti d’imposta, dei
modelli, inviati telematicamente all’AdE, ai percipienti
preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata (ns. circolare n. 09/2021).
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2021,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
(imposta sugli intrattenimenti).
I soggetti che hanno presentato la comunicazione per
l’accesso al “bonus pubblicità” per l’anno 2020 possono inoltrare la relativa
dichiarazione sostitutiva dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché
dal 1° al 31 gennaio 2021). Per presentare le dichiarazioni sostitutive è sempre
necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata
selezionare "Servizi per" e poi "Comunicare") accessibili
con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Redazione e sottoscrizione inventario rimanenze di magazzino
Scade oggi il
termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario delle rimanenze di
magazzino relativo al periodo d'imposta 2020, da far pervenire allo studio per
le contabilità interne entro il 31.01.2021.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
E’
prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità
di sospendere fino
al 16.03.2021 i versamenti fiscali e previdenziali
in scadenza a dicembre per
le sole
partite Iva con i
seguenti requisiti: - oggetti con ricavi o compensi 2019
non superiori a Euro 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi
nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 di almeno il 33%,
ovunque localizzati; - Soggetti esercenti le attività sospese
ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020, ovunque localizzati, a
prescindere dall’andamento del fatturato e dall’ammontare dei ricavi;
- Soggetti esercenti attività di
ristorazione con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle zone
arancioni o rosse artt. 2 e 3 Dpcm 03 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori
economici dell’All. 2 D.L. 149/2020 ovvero che esercitano le attività
alberghiera, agenzia viaggio o tour operator, se hanno domicilio fiscale,
sede legale o operativa nelle zone rosse; - Soggetti che hanno iniziato l’attività
in data successiva al 30/11/2019 senza ulteriori condizioni.
I
versamenti sospesi sono relativi a:
Ritenute,
trattenute, Iva: ●
ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973); ●
trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, operate in
qualità di sostituti d’imposta;
● Iva e contributi previdenziali e
assistenziali
compreso ACCONTO IVA
- Escluso i premi Inail che NON sono sospesi.
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di NOVEMBRE 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Proroga scadenza pagamento secondo acconto imposte 2020
per imprese ed esercenti arti e professioni
-
spostamento
al 30.04.2021 per:● soggetti Isa (escluso
chi nel periodo d’imposta precedente aveva ricavi o compensi superiori a 50
milioni) con un
calo di
fatturato di almeno il 33% tra 1° semestre 2020 e quello 2019;● soggetti con Ateco nell’allegato 1 o 2 del Decreto Ristori e
Ristori-bis, indipendentemente dal volume dei ricavi e dal
calo del
fatturato, purchè al 26.11.2020 fossero in zona rossa;● soggetti che esercitano servizi di ristorazione, anche in zone
arancio alla data del 26.11.2020, a prescindere dai
requisiti
di ricavi e di calo del fatturato;
● versamento
in sanatoria Irap per i soggetti che hanno fruito del saldo e stralcio Irap.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Il
30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto
IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2020 (seguirà circolare specifica). Rif.: settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente:
-
6010 versamento Iva mensile ottobre I contribuenti Iva trimestrali, devono
versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2020 con maggiorazione dell'1%,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.10.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2020
Terza scadenza per il versamento
del bollo sulle fatture elettroniche 2020 emesse senza IVA, di valore
superiore a 77,47 euro (periodo
01/07/2020-30/09/2020), pagamento con F24 codice trib. 2523. La scadenza potrebbe riguardare
anche l’imposta del primo e secondo trimestre se non versato perché inferiore ad € 250,00,
infatti, in base a quanto disposto dal decreto liquidità, il pagamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse poteva essere
validamente posticipata se l’importo dovuto nei primi due trimestri
dell’anno era inferiore a € 250,00; in questo caso il termine viene
quindi prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro il 20/10). Si ricorda che in fattura è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di SETTEMBRE 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Seconda
scadenza per il versamento imposta di bollo fatture elettroniche emesse senza
IVA, di valore superiore a 77,47 euro.
La
scadenza riguarda anche l’imposta del primo trimestre se non versato perché inferiore
ad € 250,00; inoltre qualora l’importo di primo e secondo trim. sia ancora
inferiore a tale limite il versamento potrà essere ulteriormente prorogato al
20.10.2020.
In base a quanto
disposto dal decreto liquidità, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere
validamente posticipata se l’importo dovuto: - nel primo trimestre dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello operativo per il secondo trimestre (entro
il 20/07, anziché entro il 20/04); - nei primi due trimestri dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro
il 20/10, anziché entro il 20/04 e il 20/07). In fattura è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di giugno 2020, utilizzando il
modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2020. Rif.
Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2020
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti alla data del 01 gennaio 2020. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2020: -
la perizia di stima -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote
(rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 30 giugno 2022) sono
dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati - 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2019
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare
il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il
valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1°
gennaio 2019 devono versare la seconda rata dell'imposta
sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare
il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il
valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al
1° gennaio 2018 devono versare la terza e ultima rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Termine
presentazione della dichiarazione Iva annuale 2020 relativa all’anno
d’imposta 2019.
Per effetto dell’art. 62 c. 1 e 6 del D.L.
17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”) è, infatti, possibile presentare
la dichiarazione entro il più ampio termine del 30 giugno 2020,
senza applicazione di sanzioni.
Versamento IVA mese di marzo e aprile e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti – possibilità di proroga al 16 settembre
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. Il decreto
“Rilancio” ha previsto la possibilità di differire i suddetti versamenti del 16 aprile e 16 maggio
al 16
settembre anziché al 30 giugno
previsto dal decreto “Liquidità” o in 5 rate mensili dal 1609/2020 di pari
importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti
condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019.
Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%
rispetto al mese di marzo e aprile 2019 a prescindere dal volume dei
ricavi/compensi. A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di
cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o
professione dal 1° aprile 2019.
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di maggio 2020 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Versamento IVA mese precedente e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. E’ prevista
la possibilità di differire i
suddetti versamenti dal 16 maggio al 30 giugno p.v. o in 5 rate mensili di
pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le
seguenti condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019. Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al
mese di aprile 2019 a prescindere dal volume dei ricavi/compensi.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Aprile 2020 cod.
trib. 6728.
Termine per la consegna/spedizione da parte dei sostituti
d’imposta, dei modelli, inviati telematicamente all’AdE entro il 07/03/2020, ai
percipienti preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata (ns.
circ. n. 09/2020).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2020. Rif. Rag. Marina
Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2020)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2020, relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri). Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, compilato come segue: codice tributo 7085anno di riferimento 2020importi a debito versati 309,87
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di febbraio 2020, con modello F24 codice tributo 6728.
I sostituti d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU2020) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed
alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel
2019 (vedasi ns. circolare n. 09/2020). Per l’adempimento è stata comunicata la proroga al
31 marzo 2020 coincidente con la consegna al sostituito.
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2020, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Presentazione dichiarazione imposta bollo assolta in modo virtuale
Coloro che sono autorizzati a
corrisponderel’imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare
"la dichiarazionedell'imposta di bollo assolta in modo
virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti
emessi nel 2019, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi
utili per la liquidazione dell'imposta, nonchè quello degli assegni bancari
estinti nello stesso periodo. La dichiarazione deve essere inviata
esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di intermediari
abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 4° trim. 2019
Terza scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo
01/10/2019-31/12/2019), pagamento con F24 codice trib. 2524. Per le
operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo. Il Decreto
Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha stabilito dal 2020 il
versamento semestrale, nel caso di importi non superiori a 1.000,00
euro annui, rispettivamente entro - 16 giugno; - 16
dicembre. Resterà invariato il calendario trimestrale delle
scadenze per i soggetti che superano i 1.000,00 euro di imposta di bollo
all’anno.
I soggetti che
esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di dicembre 2019,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
(imposta sugli intrattenimenti).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2019. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Redazione e sottoscrizione inventario rimanenze di magazzino
Scade
oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario delle
rimanenze di magazzino relativo al periodo d'imposta 2019, da far pervenire
allo studio per le contabilità interne entro il 31.01.2020.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di NOVEMBRE 2019,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2019.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Il 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2019 (seguirà circolare specifica).
Rif.: settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
- 6010 versamento Iva mensile ottobre
I contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2019 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Ottobre 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.10.2019.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Bonus pubblicità: presentazione comunicazioni per prenotare il credito
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, dal 1 al 31 ottobre 2019, possono inviare le domande per prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In caso di presentazione di più comunicazioni, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2019
Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo 01/07/2019-30/09/2019), pagamento con F24 codice trib. 2523.
Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento è previsto che al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renda noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI.
L’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consente di pagare l’imposta di bollo:
• con addebito su conto corrente bancario o postale
• utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta di bollo
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Codice tributo 2524
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di SETTEMBRE 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2019.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.2019. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di luglio 2019, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2019. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2019
Seconda scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019;
infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro
è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo. Per facilitare l’adempimento da parte del
contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle
Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio
sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo: - con addebito su conto corrente bancario o postale - utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia
stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
2019Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2019
Seconda scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio
che consenta di pagare l’imposta di bollo: - con addebito su conto
corrente bancario o postale- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre 2019
Dal
1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2019. Rif.
Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2019 (vedasi ns. circolare 22/2019)
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 01
gennaio 2019. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2019:
- la perizia di stima - il pagamento dell’imposta sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (rispettivamente,
entro il 30 giugno 2020 ed entro il 30 giugno 2021) sono dovuti gli interessi
del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati -
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2018 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2017
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2019 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.05.2019. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione devono presentare la dichiarazione integrativa relativa allo
specifico periodo d’imposta che vogliono regolarizzare ovvero più
dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la
presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo
nonché, senza applicazione di sanzioni e interessi, versare le imposte
autoliquidate sulla base dei rilievi contenuti nel Pvc e/o riversare il
credito indebitamente compensato. La dichiarazione va
presentata secondo le ordinarie modalità previste per il periodo d’imposta oggetto
di definizione. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24,
compilato in base alle istruzioni e con i codici tributo indicati nella risoluzione 8/2019.
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali”
devono rimuovere le violazioni e versare 200 euro per ciascuno dei periodi
d’imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24. Il versamento va
effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure
rivolgendosi a un intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva
possono provvedervi anche con F24 cartaceo.
Va indicato il codice
tributo “PF99”.
Scade il termine a
disposizione degli imprenditori individuali per estromettere dal patrimonio
dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, i beni immobili strumentali
posseduti al 31 ottobre 2018.
L'opzione deve essere
manifestata mediante comportamento concludente, contabilizzando l’operazione
sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili.
Per l’estromissione è dovuta un’imposta sostitutiva
dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il
relativo valore fiscalmente riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento
dedotte sino al 2018: il 60% va versato entro il 30 novembre 2019, il rimanente
40% entro il 16 giugno 2020.
I
soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese di Aprile 2019.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2019. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettronichedi importo superiore aeuro 77,47 emesse nell’anno d’imposta 2018 non assoggettate ad Iva; in riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta di bolloassoltain modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno
2014” e l’importo da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura. Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è
2501, con anno di riferimento 2018.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 1° trim. 2019
Prima scadenza per
il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che
consenta di pagare l’imposta di bollo:- con addebito su conto
corrente bancario o postale;- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa. Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 20
luglio
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di Marzo 2019.
Termine per la consegna/spedizione da parte dei
sostituti d’imposta, dei modelli, inviati telematicamente all’AdE entro il 07/03/2019,
ai percipienti preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata (Vedasi
ns. circolare n. 07/2019).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2019. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 08/2019)
Le società di capitali, le società consortili, le
aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo
della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della
loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il
versamento della tassa di concessione governativa anno 2019,
relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella
misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo
di dotazione all’01/01/19 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione
all’01/01/19 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal
pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le
società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le
società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della
tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché
€ 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24,
compilato come segue:
codice tributo 7085anno di riferimento 2019importi a debito versati 309,87
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2018. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Redazione e sottoscrizione inventario rimanenze di magazzino
Scade oggi il termine per la redazione e
sottoscrizione dell'inventario delle rimanenze di magazzino relativo al periodo
d'imposta 2018, da far pervenire allo studio per le contabilità interne entro
il 31.01.2018.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di NOVEMBRE 2018, utilizzando il
modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2018. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Il 30
novembre scade il termine
per effettuare il versamento della seconda
o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il
periodo d'imposta 2018 (seguirà circolare
specifica). Riferimento in studio
settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scadenza liquidazione e
versamento IVA relativa al mese precedente -
6010 versamento Iva mensile ottobre.
I
contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre
2018 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva
trimestrale - 3° trimestre
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.10.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio: -
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPOmodello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di SETTEMBRE
2018,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.09.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di agosto 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.08.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.07.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di giugno
2018, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Ultimo
giorno utile per la presentazione del modello 730/2018.
La
scadenza riguarda sia i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
del proprio sostituto d'imposta, di un Caf o di un professionista abilitato
sia quelli che presentano il 730 precompilato.
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.06.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2018
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 01
gennaio 2018.
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2018:
-
la perizia di stima -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da
versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2019 ed entro il 30 giugno 2020)
sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato
utilizzando il modello F24: - 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati -
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2017
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2016
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2016 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di maggio
2018, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.05.2018. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di aprile
2018, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di aprile 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.04.2018. Rif. Rag. Marina
Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettronichedi importo superiore aeuro 77,47
emesse nell’anno d’imposta 2017 non assoggettate ad Iva; in
riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta
di bolloassoltain modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e l’importo
da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura. Il
codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è 2501, con anno di riferimento quello
per il quale si effettua il versamento.
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Marzo
2018.
Scade il termine per la consegna dai parte dei
sostituti d’imposta, dei modelli, inviati telematicamente all’AdE entro il
07/03/2018, ai percipienti preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata (Vedasi
ns. circolare n. 11/2018).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.03.2018. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2018)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione
ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle
scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro
delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2018, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di:
€ 309,87 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 inferiore/uguale
a € 516.456,90; € 516,46 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 superiore
a € 516.456,90.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le
società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti
non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse
dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura
doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, per la compilazione si rimanda alla ns. circolare n. 13/2018
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa
devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo
nel mese di Febbraio
2018,
utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Febbraio 2018.
I sostituti
d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU 2018) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed
alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel
2017. (vedasi ns. circolare n. 11/2018)
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di gennaio
2018, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.12.2017. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Redazione e sottoscrizione inventario rimanenze di magazzino
Scade oggi il termine per la redazione e
sottoscrizione dell'inventario delle rimanenze di magazzino relativo al periodo
d'imposta 2017, da far pervenire allo studio per le contabilità interne entro
il 31.01.2018.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di NOVEMBRE
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di NOVEMBRE 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2017. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
Il 30 novembrescade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…,
dovuta per il periodo d'imposta 2017 (seguirà circolare specifica). Riferimento
in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese
precedente
: -
6010
versamento Iva mensile ottobre.
I contribuenti Iva trimestrali,
devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2017 con maggiorazione
dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo:
-
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di Ottobre
2017 utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Comunicazioni varie di “Remissione in bonis” in considerazione della proroga dal 30/09 al 31/10 della scadenza delle dichiarazioni redditi
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di: - società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016; - enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016. -
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP ,del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016; - soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di SETTEMBRE
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di SETTEMBRE
2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di agosto
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa
devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo
nel mese di luglio
2017, utilizzando
il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di luglio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.07.2017. Rif. Rag.
Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it
(int. 1 1)
I sostituti
d’imposta, che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti con ritenuta
alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2017
semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediari abilitati.Le aziende clienti interessate a tale adempimento,
che non avessero ancora provveduto, sono invitate ad inviare entro il 10 luglio p.v. la documentazione
necessaria (certificazioni CU, F24, fatture, ecc…).
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di giugno
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di giugno
2017,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Ultimo
giorno utile per la presentazione del modello 730/2017.
La
scadenza riguarda sia i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
del proprio sostituto d'imposta, di un Caf o di un professionista abilitato
sia quelli che presentano il 730 precompilato.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2016
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola
posseduti alla data del 01 gennaio 2017.
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2017:
-
la perizia di stima ed -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da
versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2018 ed entro il 30 giugno 2019)
sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati-
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2016
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2016 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2015
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2015 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di maggio
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di maggio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di aprile
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di aprile 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di Marzo
2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Marzo 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di Febbraio 2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di Febbraio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di gennaio 2017, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2016. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Redazione e sottoscrizione inventario rimanenze di magazzino
Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario delle rimanenze di magazzino relativo al periodo d'imposta 2016, da far pervenire allo studio entro il 31.01.2017.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di NOVEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di NOVEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
I sostituti d’imposta che hanno omesso la presentazione del mod. 770/2016, hanno la possibilità diregolarizzarlo in ravvedimento. Rif. Dott. Marcello Olivetti marcello.olivetti@mantovanieassociati.it
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2016.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Il 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di accontoIRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2016 (seguirà circolare specifica).Rif. settore fiscale studio
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di Ottobre 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Ottobre 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.10.2016.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di SETTEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di SETTEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2016.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di agosto 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.2016. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2016. Rif. Rag. Marina Mantovani, marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I sostituti d’imposta, che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti con ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2016 semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Le aziende clienti interessate a tale adempimento, che non avessero ancora provveduto, sono invitate ad inviare entro il 8 luglio p.v. la documentazione necessaria (certificazioni CU, F24, fatture, ecc…). Riferimento Dott. Marcello Olivetti
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di giugno 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2016. La scadenza riguarda sia i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta, di un Caf o di un professionista abilitato sia quelli che presentano il 730 precompilato.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2016. Rif. Rag. Marina Mantovani, marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2016
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 01 gennaio 2016. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2016: - la perizia di stima ed - il pagamento dell’imposta sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2017 ed entro il 30 giugno 2018) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata. In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24: - 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2015
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 devono versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2014
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2014 devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di maggio 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2016. Rif. Rag. Marina Mantovani, marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di aprile 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di aprile 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2016.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta suiprodotti immessi in consumo nel mese di Marzo 2016, utilizzando il modello F24 telematico
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Marzo 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2016.Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di Febbraio 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Febbraio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Entro il prossimo 16 marzo 2016 i contribuenti, in particolare i contribuenti IVA trimestrali, con debito diimposta relativo all’anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, sono tenuti al versamento del saldoIva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099.
I sostituti d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in viatelematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le Certificazioni uniche (CU 2016) contenenti idati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed alle certificazioni dilavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel 2015. (Ns. Circolare n. 06/2016)
Entro il 28 febbraio 2016 (posticipato al 29/02) i sostituti d’imposta, (in sostituzione delle consuete “certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto” in forma libera), sono tenuti a consegnare/inviare:- la certificazione unica CU 2016 dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2015 relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi; tali CU sono da inviare telematicamente all’AdE entro il 07 marzo 2016;- le Certificazioni degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2015.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere alversamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese digennaio 2016, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre 2015, utilizzando il modello F24 telematico.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2015, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).