Proroga scadenza pagamento secondo acconto imposte 2020
per imprese ed esercenti arti e professioni
-
spostamento
al 30.04.2021 per:● soggetti Isa (escluso
chi nel periodo d’imposta precedente aveva ricavi o compensi superiori a 50
milioni) con un
calo di
fatturato di almeno il 33% tra 1° semestre 2020 e quello 2019;● soggetti con Ateco nell’allegato 1 o 2 del Decreto Ristori e
Ristori-bis, indipendentemente dal volume dei ricavi e dal
calo del
fatturato, purchè al 26.11.2020 fossero in zona rossa;● soggetti che esercitano servizi di ristorazione, anche in zone
arancio alla data del 26.11.2020, a prescindere dai
requisiti
di ricavi e di calo del fatturato;
● versamento
in sanatoria Irap per i soggetti che hanno fruito del saldo e stralcio Irap.
Il
30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto
IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2020 (seguirà circolare specifica). Rif.: settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Il 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2019 (seguirà circolare specifica).
Rif.: settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è
parte l’Agenzia delle entrate devono presentare la relativa “Domanda di
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” e
pagare gli importi dovuti per il perfezionamento.
La domanda va presentata in via telematica direttamente dall’interessato, abilitato
ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, o incaricando un
intermediario oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell'Agenzia.
Il pagamento deve essere
effettuato con modello F24, indicando i codici tributo:
- PF30 Iva e relativi
interessi - PF31 Altri tributi
erariali e relativi interessi
- PF32 Sanzioni
relative ai tributi erariali
- PF33 Irap e
addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi
- PF34 Sanzioni
relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef
- PF35 Addizionale
comunale all’Irpef e relativi interessi
- PF36 Sanzioni
relative all’addizionale comunale all’Irpef.
Ultimo
giorno per regolarizzare mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, l’omessa
presentazione dei modelli UNICI 2018 redditi 2017 e del mod. 770/2018 per le
somme corrisposte nel 2017.
Il 30
novembre scade il termine
per effettuare il versamento della seconda
o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il
periodo d'imposta 2018 (seguirà circolare
specifica). Riferimento in studio
settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio: -
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPOmodello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
I contribuenti "interessati dalla proroga
fiscale DPCM 20 luglio 2018" devono pagare, in unica soluzione o come
prima rata, le imposte, contributi e diritto camerale risultanti dalle
dichiarazioni Unico e Irap 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
Ultimo
giorno per regolarizzare mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, l’omessa
presentazione dei modelli UNICI 2017 redditi 2016 e del mod. 770/2017 per le
somme corrisposte nel 2016.
Il 30 novembrescade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…,
dovuta per il periodo d'imposta 2017 (seguirà circolare specifica). Riferimento
in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Comunicazioni varie di “Remissione in bonis” in considerazione della proroga dal 30/09 al 31/10 della scadenza delle dichiarazioni redditi
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di: - società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016; - enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016. -
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP ,del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016; - soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
I contribuenti "interessati dalla proroga
fiscale DPCM 20 luglio 2017" devono pagare, in unica soluzione o come
prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2017 con
la maggiorazione dello 0,40%.
Il 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di accontoIRPEF, IRAP e IRES, cedolare, ecc…, dovuta per il periodo d'imposta 2016 (seguirà circolare specifica).Rif. settore fiscale studio
I contribuenti, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono pagare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
Ultimo giorno utile per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP per persone fisiche, ditte individuali, società di persone e di capitale ed ENC relative all’anno 2015.