Le società di capitali, le
società consortili, le aziende speciali degli enti locali
(e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria
fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture
contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle
imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2021, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2020
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2020. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiint. 4
1.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2020)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2020, relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri). Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, compilato come segue: codice tributo 7085anno di riferimento 2020importi a debito versati 309,87
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2019
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2019.
Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 08/2019)
Le società di capitali, le società consortili, le
aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo
della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della
loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il
versamento della tassa di concessione governativa anno 2019,
relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella
misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo
di dotazione all’01/01/19 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione
all’01/01/19 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal
pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le
società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le
società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della
tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché
€ 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24,
compilato come segue:
codice tributo 7085anno di riferimento 2019importi a debito versati 309,87
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2018
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2018. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiinterno
4 1.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2018)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione
ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle
scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro
delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2018, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di:
€ 309,87 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 inferiore/uguale
a € 516.456,90; € 516,46 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 superiore
a € 516.456,90.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le
società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti
non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse
dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura
doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, per la compilazione si rimanda alla ns. circolare n. 13/2018
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2016
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2017. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 20 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiinterno
4 1.
Comunicazioni varie di “Remissione in bonis” in considerazione della proroga dal 30/09 al 31/10 della scadenza delle dichiarazioni redditi
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di: - società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016; - enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016. -
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP ,del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016; - soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2017, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2016
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2016.Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 20 ottobre p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2016
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2016. Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 16 luglio p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2016, relativa alla vidimazione dei libri sociali.