modello per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016;
- enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio 2017;
-
enti associativi interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016.
 
- imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP , del modello di opzione  per il periodo d’imposta 2016 che era da presentare entro il 31.12.2016;  
- soggetti che devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione (si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavori) per l’anno 2016;  
- soggetti che hanno optato per la cedolare secca e che non hanno inviato la relativa opzione a condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;  
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.

La sanzione va versata tramite mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.



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Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata presentazione da parte di:  
- società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, del modello per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016;
- enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio 2017;
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enti associativi interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016.
 
- imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP , del modello di opzione  per il periodo d’imposta 2016 che era da presentare entro il 31.12.2016;  
- soggetti che devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione (si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavori) per l’anno 2016;  
- soggetti che hanno optato per la cedolare secca e che non hanno inviato la relativa opzione a condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;  
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.

La sanzione va versata tramite mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.