Prima scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare trimestralmente il tributo. Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo:- con addebito su conto corrente bancario o postale;- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri            Termine di versamento imposta di bollo Dal 1° aprile al 30 giugno 2019                          20 luglio Dal 1° luglio al 30 settembre 2019                     20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019                   20 gennaio 2020