Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 devono versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.